I bambini che viaggiano da soli sono in buone mani. Li accompagniamo per l'intera durata del volo, dal momento in cui li salutate all'inizio del viaggio fino al momento in cui abbracceranno amici o parenti nell'aeroporto di destinazione.
Tale possibilità è disponibile per i bambini di età compresa tra 5 e 12 anni che viaggiano senza la compagnia di un adulto (di età almeno pari a 18 anni). Esistono due eccezioni:
un bambino di età compresa tra 3 e 5 anni, accompagnato da una persona di età compresa tra 12 e 18 anni non compiuti, a condizione che per entrambi venga applicata la procedura per i 'minori non accompagnati'.
Anche i passeggeri di età compresa tra 12 e 18 anni possono essere accompagnati su espressa richiesta dei loro genitori o di chi ne fa le veci.
Biglietti emessi prima del 1 settembre 2012:

Biglietti emessi dal 1 settembre 2012:

Tale procedura si applica solamente per i voli operati da Brussels Airlines. I nostri partner in code share possono seguire un regolamento diverso.
I genitori dei bambini che viaggiano da soli devono rimanere in aeroporto fino all'effettiva partenza dell'aeromobile.
Per ulteriori informazioni, contattare il centro assistenza clienti di Brussels Airlines.
Si prega di verificare a livello locale se la legislazione richiede documenti di viaggio specifici per i minori non accompagnati.
Sono state introdotte nuove disposizioni per i cittadini minorenni di nazionalità italiana in viaggio all'estero senza genitori:
Tutti coloro che non hanno ancora compiuto i 14 anni di età dovranno viaggiare con il passaporto individuale o con il certificato o estratto di nascita con fotografia (da richiedere al proprio comune di appartenenza), debitamente vistato dalla Questura e in corso di validità.
In virtù delle modifiche alla legge 1185/67 apportate con D.L. del 25.11.2009, ai documenti di cui sopra deve essere OBBLIGATORIAMENTE allegata una DICHIARAZIONE DI AFFIDO da parte di entrambi i genitori o di chi ne esercita la potestà a favore dell'accompagnatore del minore, anche questa vistata dalla Questura.
Nella DICHIARAZIONE DI AFFIDO deve essere riportato il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui il minore viene affidato.
Nel caso in cui il minore faccia parte di un gruppo scolastico sarà semplicemente richiesto di indicare accanto al nominativo dell'incaricato designato la specifica "Accompagnatore Istituto/Liceo xxxx" per evitare che eventuali cambi dell'ultimo momento possano causare disagi alla partenza.
Estratto della legge 1185/67 - Art.14 - Paragrafi 2 e 3:
Art.2 "Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l'uso del passaporto è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione ai sensi dell'art.3, lettera a), il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati."
Art. 3 "La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da un'autorità competente al rilascio del passaporto."